In tema di sopravvenienze di cui all'art. 88 del tuir, l’iscrizione di un debito tra le passività nell’esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall'art. 109, comma 1 del tuir qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, per emergere ad esempio da uno dei registri tenuti ai sensi dell’art. 25 del dpr 633/1972, non comporta l'automatico riconoscimento ed imputazione di una sopravvenienza attiva, per la quale è invece necessario il sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività che, estinguendo con certezza il costo o il debito registrato nell’esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta. Ne discende anche che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia corretto o la fittizietà sia dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica sempre all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 3901 del 9 febbraio 2023, con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.