Le somme versate per effetto di un accordo transattivo sono deducibili come sopravvenienze passive in quanto attengono al concreto svolgimento dell'attività di impresa - a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale - e, dunque, funzionali al reddito e inerenti ai sensi dell'art. 109, comma quinto, t.u.i.r.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 1525 del 18 gennaio 2023 con cui ha rigettato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate.