Il deposito telematico di un documento nativo digitale non richiede l’attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce. È dunque escluso che il legale debba compiere alcuna certificazione quando deposita da remoto con l’allegazione al fascicolo processuale un atto nativo digitale come a notifica via Pec del ricorso in appello con gli allegati e la ricevuta di consegna. E ciò perché la produzione avviene in originale: non si pone, dunque, una questione di conformità all’originale.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 981 del 16 gennaio 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.