In tema di imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni, ai sensi dell’art. 23 del dpr 917/1986. Infatti, se ai sensi dell’art. 2912 c.c., il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata, estendendosi ai canoni di locazione maturati successivamente al perfezionamento del vincolo, nondimeno i canoni stessi appartengono, come l’immobile, fino alla vendita coattiva, al debitore esecutato, cui sarà restituito l’eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 37610 del 22 dicembre 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.