Ha diritto alla detrazione Iva la fondazione che ha svolto esclusivamente attività commerciale, anche se dallo statuto questa persegue obiettivi e finalità pubblicistiche. Ai fini dell’accertamento prevalgono gli aspetti sostanziali delle operazioni rispetto agli elementi formali.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 37731 del 23 dicembre 2022, con cui ha accolto il ricorso di una fondazione avverso l’avviso di accertamento Iva.