La legittimazione dei soci di società estinta non viene meno per effetto dell'applicazione dell'art. 28, co. 4, d.lgs. 21.11.2014, n.175, entrato in vigore il 13.12.2014 emesso in attuazione della l. 11.3.2014, n.23, artt.1 e 7, trattandosi di fictio iuris introdotta per precisa scelta del legislatore, ritenuta legittima da Corte cost. n.142/2020 e che ha inteso favorire l'adempimento dell'obbligazione tributaria verso le società cancellate entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, senza che abbia rilievo il fatto che i soci abbiano riscosso o meno somme in conseguenza del bilancio finale di liquidazione.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 38130 del 30 dicembre 2022 con cui ha precisato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso presentata dai contribuenti, con cui si contesta la legittimità della sua notifica a soci di società estinta per cancellazione dal registro delle imprese e che non hanno riscosso alcuna somma in conseguenza del bilancio finale di liquidazione.