In tema esportazioni al di fuori dei confini comunitari, in caso di furto della merce destinata all’esportazione ancorché dopo il perfezionamento della cessione, se la sottrazione è avvenuta in territorio italiano, dopo la consegna al vettore incaricato del prelievo presso il produttore, l’operazione va considerata imponibile ai fini Iva, rendendo di fatto impossibile – nonostante la già perfezionata cessione - il verificarsi di uno dei presupposti necessari ai fini della non imponibilità: l’effettiva uscita della merce dall’area doganale. È noto, infatti, che costituisce condizione indispensabile, ai fini dell’esenzione in parola, la circostanza che il bene esca fisicamente al di fuori del territorio dell’UE.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 37271 del 20 dicembre 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.