L’imputato assolto dall’accusa di un reato fiscale (nel caso di specie di omessa presentazione della dichiarazione) «perché il fatto non costituisce reato» (mancando l’elemento soggettivo) può impugnare la sentenza al fine di ottenere una pronuncia liberatoria più favorevole. E ciò per evitare conseguenze negative nei procedimenti tributari e anche disciplinari (come, ad esempio, nel caso di un commercialista iscritto all’albo). Nel caso di specie è illegittima la motivazione del giudice del merito, che non risulta adeguata a giustificare la sussistenza dell’obbligo di dichiarare un’imposta superiore alla soglia di punibilità: accertare il reddito imponibile e l’imposta evasa, infatti, spetta al giudice penale (il quale non può appiattirsi sulle verifiche compiute dalla Guardia di finanza).