La verifica in ordine alla spettanza delle agevolazioni della “Tremonti ambientale”spetta interamente all’Agenzia delle entrate, in quanto titolare di tutti i poteri strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie nei confronti dello Stato. Al Mise spettano solo compiti di tipo “statistico” di raccolta dei dati, attraverso il censimento degli investimenti stessi.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 37152 del 19 dicembre 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.