La notifica dell’avviso di accertamento non preclude ai chiamati di rinunciare all’eredità del contribuente. L’atto ha effetto retroattivo e la parte è considerata come mai chiamata alla successione con la conseguenza che è illegittima la cartella di pagamento notificata ai chiamati a seguito della definitività per mancata impugnazione dell’accertamento.
Lo ha precisato la Cassazione, con sentenza 37064 del 19 dicembre 2022, con cui ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.