Nessuna agevolazione fiscale prima casa sull’appartamento contiguo a quello principale dei coniugi quando non sia accatastato unitamente a quello principale. Non rileva a tal fine la pronuncia della Corte costituzionale di un mese fa, che ha riconosciuto il beneficio a ciascun possessore dimorante abitualmente e residente anagraficamente, senza intaccare il presupposto “oggettivo”, rilevante nel caso di specie, ovvero la presenza di un accatastamento unitario.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 34813 del 25 novembre 2022, ha accolto il ricorso del Comune di Ciampino.