È illegittimo l’accertamento induttivo con cui l’amministrazione finanziaria utilizzi il margine di ricarico di una società campione non omogenea alla contribuente accertata. Infatti, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, è possibile fare riferimento alle percentuali di ricarico di altre imprese a condizione che siano omogenee e perciò paragonabili a quella sottoposta a verifica.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 32449 del 3 novembre 2022, con cui ha accolto il ricorso della società contribuente.