
L’amministrazione finanziaria può emettere e notificare la cartella di pagamento nei confronti della società che pure ha già presentato la domanda di concordato preventivo. L’atto, infatti, è assimilabile a un precetto e sfugge al divieto di esercizio ex articolo 168 Lf: l’azione esecutiva vera e propria inizia solo col pignoramento. E ciò benché siano state le Sezioni unite civili della Cassazione, nella sentenza 33408/21, ad affermare che la notifica della cartella sarebbe incompatibile con la procedura concorsuale minore. Il dl fiscale ’21, nel frattempo, ha dichiarato non impugnabile l’estratto di ruolo e limitato l’impugnabilità del ruolo: se la cartella è il primo atto impositivo, solo la notifica al curatore e al debitore consente di esperire il rimedio davanti al giudice.
È quanto emerge dall’ordinanza 31560 del 25 ottobre 2022, con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.