Il contribuente non decade dalle agevolazioni prima casa per un immobile in corso di costruzione se trasferisce la residenza entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, come del resto precisato dall’amministrazione finanziaria da una riposta ad interpello. Di conseguenza l’atto impositivo emesso in difformità di tale risposta deve considerarsi nullo.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con ordinanza 26604 del 9 settembre 2022, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva acquistato un immobile in costruzione non ultimato per tempo.