
È soggetta a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986, la sentenza di condanna di una banca per nullità (parziale) delle clausole di capitalizzazione degli interessi. È irrilevante, peraltro, che l’istituto di credito abbia versato l’Iva sulle somme restituite al cliente non trovando applicazione alla ripetizione dell’indebito il principio di alternatività.
Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 25610 del 31 agosto 2022, con cui ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.