Nel caso di errore nella compilazione della nota di credito Iva e di conseguente cartella esattoriale, il consulente contabile e fiscale rimborsa al cliente soltanto le sanzioni e gli interessi portati. E ciò perché risponde solo delle conseguenze immediate e dirette delle violazioni formali compiute nella formazione del documento fiscale. Il contribuente, tuttavia, non ottiene il risarcimento dell’intero danno patito dopo l’accertamento della Guardia di finanza: manca infatti di dimostrare che, se la nota di credito fosse stata corretta, avrebbe avuto diritto al recupero dell’Iva.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 23512 del 27 luglio 2022, con cui ha rigettato il ricorso del titolare di una ditta individuale.