È valida la notifica degli atti processuali fatta dal contribuente non nella sede principale del Comune ma in quella secondaria, non indicata, fra l’altro, negli atti difensivi e comunque deputata a gestire il rapporto tributario controverso. Ciò in un’ottica di semplificazione dei apporti tra ente pubblico e contribuente oltre che nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 21884 dell’11 luglio 2022, con cui hanno accolto il ricorso di una società che si opponeva al silenzio/rifiuto dell’amministrazione locale all’istanza di rimborso dell’imposta sulle pubblicità.