Non è dovuta l’Irap a carico del professionista (nel caso di specie medico) sulle attività diverse da quelle dello studio o della società di cui è socio. Non può avvalersi di una struttura che svolge un lavoro diverso, nel caso di specie diagnostico mentre il medico era specializzato in medicina del lavoro.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con ordinanza 21357 del 6 luglio 2022, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva chiesto il pagamento dell’Irap a un medico legale socio e amministratore di un poliambulatorio.