In tema di responsabilità solidale del cessionario ai sensi dell’art. 60-bis del dpr 633/1972, è legittimo il recupero Iva nei confronti del cessionario direttamente attraverso la cartella di pagamento. L’amministrazione finanziaria assolve l’onere di motivazione della cartella di pagamento quando, pur non essendo obbligato, fa precedere la notifica da una comunicazione con la quale informa il cessionario che era stato emesso l’avviso di liquidazione nei confronti della società cedente. Spetta invece all’obbligato solidale provare che il prezzo della cessione fosse inferiore al valore normale del bene compravenduto.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 18707 del 10 giugno 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.