Legittima la definizione della lite pendente con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 6 del dl 119/2018, anche in relazione alla cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 600/1973, pur preceduta da avviso bonario.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 16488 del 23 maggio 2022, è intervenuta sul caso di una liquidazione automatica alla quale erano poi seguiti prima l’avviso bonario e poi la cartella di pagamento.