In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni intermedie, ai fini della detrazione dell’Iva non è sufficiente indicare il credito alla prima dichiarazione utile, dovendo la stessa essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto. In alternativa è possibile procedere con la richiesta di rimborso.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 15060 del 12 maggio 2022, ha rigettato il ricorso di un fallimento.