
L’effetto preclusivo dello scudo fiscale all’accertamento dell’Agenzia delle entrate richiede, oltre ad un collegamento quantitativo e numerico tra il reddito accertato e le somme “scudate”, anche una correlazione tra l’importo delle somme rimpatriate e l’imponibile oggetto di verifica fiscale.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 13564 del 29 aprile 2022, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente, destinatario di un accertamento emanato per trasparenza come socio di società di persone.