Legittima la cartella di pagamento al cessionario per i debiti tributari del ramo d’azienda se questi non dimostra l’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la non inerenza dei debiti tributari al ramo. La prova non può darsi tramite presunzioni, quali il ricorso agli studi di settore, ma magari tramite esibizione dei libri contabili.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 11678 dell’11 aprile 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.