Legittima la svalutazione delle rimanenze di magazzino effettuata a costi specifici. A nulla rileva la mancata tenuta della contabilità di magazzino, cui la società non è obbligata. Le rimanenze, dunque, sono deducibili come componenti negative di reddito.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 10714 del 4 aprile 2022, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.