L’assenza della sede operativa del fornitore, accertata dalla Guardia di finanza, non prova che le fatture emesse dal cliente sono soggettivamente false. L’Agenzia delle entrate è tenuta a dimostrare la malafede della società.
Lo ha precisato la Cassazione che, con l’ordinanza n. 5059 del 16 febbraio 2022, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.