Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo l’uso delle fatture per operazioni inesistenti esclusivamente nella dichiarazione integrativa.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3957 del 4 febbraio 2022, ha accolto il ricorso di un imprenditore che aveva sollecitato la prescrizione dell’illecito.