Ai fini dell’imposta di registro il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non è una cessione di azienda e non ha di per sé intento elusorio il cui onere della prova (in termini di alterazione di schemi negoziali classici, considerati irragionevoli in una normale logica di mercato) incombe sull’amministrazione finanziaria.
Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza 2220 del 25 gennaio 2022, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.