Sanzioni severe per chi tarda ad emettere e registrare le fatture in regime di reverse charge. Il non tempestivo adempimento degli obblighi di contabilizzazione e dichiarazione degli elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’Iva configurano violazioni sostanziali del regime di inversione contabile. Va solo verificata l’applicazione dello ius superveniens (e quindi della più mite sanzione in misura fissa) rappresentato dal comma 9-bis dell’art. 6 del d.lgs. 471/1997, nel testo introdotto dal d.lgs. 158/2015.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 1691 del 20 gennaio 2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.