Ammesso il rimborso Iva per la società residente in uno Stato membro dell’Ue senza stabile organizzazione in Italia che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia.
Con la sentenza 1031, depositata il 14 gennaio 2022, la Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione del contribuente.
Il caso riguarda una società immobiliare austriaca, che aveva acquistato un terreno in Italia con un edificio in costruzione, successivamente completato. La compagine, dopo aver nominato un rappresentante fiscale in Italia e aperto per un breve tempo un ufficio vendite nel territorio, ha venduto l’immobile assoggettandolo ad Iva, che intendeva detrarre. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate con plurimi avvisi di accertamento aveva ripreso a tassazione la detrazione Iva sulle vendite effettuate dalla contribuente, assumendo trattarsi di soggetto privo di stabile organizzazione in Italia. Quest’ultimo, dunque, ricorreva avverso la sentenza dei giudici d’appello che, diversamente da quanto deciso in primo grado, non ha consentito la detrazione Iva sulle spese di acquisto e costruzione dell’immobile, pur trattandosi di attività statutaria di un soggetto economico con sede in un Paese dell’Unione europea che ha indicato un rappresentante fiscale in Italia.
Per i giudici di legittimità il motivo di ricorso è fondato.
In materia di Iva, è soggetto passivo la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all’estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica della casa madre, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, rilevando ai fini dell’autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dal fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia.
Inoltre, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri Ue senza stabile organizzazione in Italia non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, pur non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un «centro di attività stabile» presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina (cfr. Cass. 21684/2020).
La Suprema corte ha, così, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr.