In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta; detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d'ufficio. Ciò anche quando la notifica del questionario si sia perfezionata per compiuta giacenza che determina una presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che può ritenersi superata soltanto se il destinatario - circostanza quest'ultima che non risulta essere avvenuta nel caso di specie - provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 738 del 12 gennaio 2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.