Nullo l’accertamento con redditometro che non considera il reddito dell’intero nucleo familiare ed in particolare dei figli che, tra reddito di lavoro dipendente e indennità di accompagnamento, contribuiscono alle spese della famiglia.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 692 del 12 gennaio 2022, ha accolto il ricorso di un contribuente cui era stato notificato l’atto impositivo per le spese gestionali di due residenze e vari autoveicoli.
Ribaltato dunque l’esito della Ctr Lombardia.