La dichiarazione della contribuente di volersi avvalere dell'imposta sostitutiva ed il pagamento della prima rata della stessa escludono la possibilità che la stessa contribuente, successivamente - avvedutasi di un errore contenuto nella perizia giurata di stima dei terreni, - possa scegliere di non versare le ulteriori rate, richiedendo il rimborso di quanto già versato
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 41953 del 30 dicembre 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.