L'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, relativo agli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero, avendo la finalità di consentire il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva, ha natura di violazione sostanziale e per esso non rilevano, quali cause esimenti della sanzione, le oggettive condizioni di incertezza e la buona fede del contribuente.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 40916 del 21 dicembre 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.