È valido il ricorso in giudizio sottoscritto dal solo contribuente con in calce la procura firmata dal difensore. La sigla dell’avvocato, infatti, non ha solo lo scopo di certificare l’autografia del mandato ma anche di vistare l’atto e di assumerne la paternità.
Lo ha ricordato la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 39807 del 14 dicembre 2021 con cui ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.