In tema di controllo automatizzato, nel caso in cui il contribuente non si avvalga della specifica riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2 del d.lgs. 462/1997 nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, la sanzione per omesso versamento non può essere ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 471/1997 in quanto l’ipotesi ivi contemplata riguarda l’inosservanza lieve rispetto all’originaria scadenza del pagamento.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 36577 del 25 novembre 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.