Al consulente che tramite raggiri e fatture false contabilizzi costi fittizi solo per far ottenere un rimborso Iva alla società cliente va contestato solo il reato di cui all’art. 2 o 8 del d.lgs. 74/2000 e non il reato di truffa, visto il carattere di specialità del reato tributario.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 37597 del 18 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di un consulente fiscale.