
Rientra nella base imponibile Irap il risarcimento assicurativo di una perdita reddituale derivante in particolare dal furto dei beni merce della società (autoveicoli), rappresentando proventi ordinari inerenti alla gestione dell'impresa e classificabili alla voce "A.5 -Altri ricavi e proventi".
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 24257 del 9 settembre 2021, ha respinto il ricorso incidentale della società alla quale l’ufficio aveva chiesto la maggiore Irap recuperando a tassazione un rimborso assicurativo di un perdita reddituale.