Deve essere tassato come affitto o comunque come locazione atipica, e non come costituzione di un diritto di superficie, il contratto stipulato dalle parti sul terreno destinato alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico: sbaglia dunque l’amministrazione finanziaria a riqualificarlo d’ufficio ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. E ciò perché il negozio si limita a costituire sul fondo un diritto personale di godimento, mentre la funzione causale dello schema prescelto non risulta stravolta dalle clausole volute dalle parti, secondo cui la manutenzione straordinaria è a carico dell’affittuario, che conserva la proprietà dell’impianto per tutta la durata del rapporto salvo poi restituirla al locatore dopo la scadenza.
È quanto emerge dall’ordinanza 23399 del 24 agosto 2021 con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.