In tema di classamento catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo, va verificata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 61-63 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, che impongono come criteri di classamento la destinazione ordinaria e le caratteristiche, anche costruttive, influenti sul reddito e, nel caso di unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, il criterio della prevalenza della parte ai fini della formazione del reddito.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 22780 del 12 agosto 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate annullando definitivamente gli avvisi di accertamento catastale impugnati.