Anche la ditta che lavora solo per conto terzi può dedurre del tutto dal reddito d’impresa i costi della sponsorizzazione. E ciò a patto che le erogazioni vadano effettivamente allo sport amatoriale, ai sensi della legge 289/2002, che stabilisce una presunzione legale assoluta sulla natura di pubblicitaria e non di rappresentanza per gli oneri sostenuti. Il che esclude ogni valutazione del fisco sull’inerenza e la congruità dei costi. Inoltre nell’attuale «mercato globalizzato» non deve sussistere un legame territoriale fra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la sua attività.
È quanto emerge dall’ordinanza 21452 del 27 luglio 2021 con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.