Definibile ai sensi dell’art. 6 del dl 119/2018 la lite sugli avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale. La natura di atto impositivo è stata desunta dal fatto che 1) è stata applicata un'imposta proporzionale anziché fissa; 2) dalla motivazione dell'avviso in relazione al trattamento da applicare alle cessioni di immobili di interesse storico-artistico.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 20683 del 20 luglio 2021, ha accolto il ricorso incidentale della contribuente avverso l’atto di diniego di definizione intervenuto nelle more del giudizio.