Nel caso di omessa fatturazione, quando l’amministrazione finanziaria procede all'accertamento induttivo puro, i costi di produzione dei beni o dei servizi ceduti non incidono sulla base imponibile Iva. Vanno invece riconosciuti, ai fini delle imposte sul reddito i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 20436 del 19 luglio 2021, ha accolto solo in relazione alle imposte dirette, un motivo del ricorso di una srl.
Nel caso di specie l’avviso di accertamento induttivo era stato effettuato con il ricorso strumentale alle indagini finanziarie. L'ufficio, in particolare, rilevava che dal conto intestato al parente del socio unico della srl, emergevano consistenti movimentazioni, ascrivibili interamente al contribuente; dunque, attesa la sostanziale inattività della ditta individuale, carente di mezzi e strutture organizzative, l’amministrazione riteneva la movimentazione bancaria e le relative operazioni riferibili alla ditta in questione, di cui il contribuente era unico socio.
La contribuente impugna la decisione della commissione regionale per non aver considerato i costi ai fini della rideterminazione induttiva del reddito d'impresa.
Sul punto, la Corte suprema ritiene fondato il ricorso perché trova applicazione il principio secondo il quale in tema di accertamento induttivo c.d. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art.53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (cfr. Cass. 19191/2019, 26748/2018 nonché Corte costituzionale 225 del 2005).
Diverso il discorso in tema di Iva: infatti ove l'amministrazione finanziaria, nell'ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo puro, ex articolo 39, comma 2, del Dpr. n. 600/73, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell'articolo 13 del Dpr. n. 633/72 («La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti»), con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti (cfr. Cass. 21828/2018).
Di conseguenza la pronuncia impugnata è stata cassata in relazione a tale aspetto e la controversia rinviata ad altra sezione della Ctr.