In tema di revoca delle agevolazioni prima casa per mancato trasferimento della residenza il giudice di merito deve motivare in ordine all’insussistenza di una causa di forza maggiore. La richiesta di valutazione formulata dal contribuente impone infatti al giudice di verificare l’esistenza o meno di una circostanza che ha impedito di spostare la residenza nel termine stabilito dalla legge.
Inoltre il giudicato formatosi in relazione all’imposta di registro non si estende alla controversia relativa alla medesima fattispecie di fatto ma relativa ad imposta differente (imposta sostitutiva su mutuo).
Lo ha affermato la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 16687 del 14 giugno 2021 che ha accolto il ricorso di un contribuente.