L’amministrazione finanziaria che rettifica le rimanenze iniziali dell'esercizio d'imposta non è tenuta anche a modificare quelle finali del periodo precedente. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: non sussiste la violazione del principio di continuità dei valori di bilancio.
Lo sancisce la Cassazione che, con l'ordinanza n. 17312 del 17 giugno 2021, ha accolto il ricorso dell'ufficio.