La società creditrice può portare in deduzione le perdite su crediti, ma solo entro una finestra temporale ben precisa: dalla data della sentenza che dichiara l’insolvenza del debitore al periodo d’imposta in cui si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio secondo la corretta applicazione dei principi contabili. E ciò anche per gli esercizi anteriori al 2015 laddove l’articolo 101, comma 5, Tuir deve essere interpretato alla luce del successivo comma 5 bis introdotto dall’articolo 13, comma primo lettera d) del decreto internazionalizzazione, il dlgs 147/15.
È quanto emerge dall’ordinanza 15218 del primo giugno 2021 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.