Niente fede privilegiata per l’avviso di ricevimento dell’agente postale rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l’atto. Sono infatti rilevanti solo le circostanze che l’ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto.
Inoltre, in caso di notifica diretta di un avviso di accertamento, l'agente postale è normalmente tenuto a dare notizia della comunicazione a mezzo lettera raccomandata in caso di mancata consegna del piego direttamente al destinatario; in caso di persona giuridica, con tale termine deve intendersi non solo il legale rappresentante della persona giuridica, ma anche le persone indicate dalla disposizione generale di cui all'art. 145 cpc, che equipara al legale rappresentante della società le persone ivi indicate, e in particolare a persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13086 del 14 maggio 2021, ha accolto il terzo motivo presentato da una società che lamentava la notifica nelle mani di due fratelli dell’amministratore, in conflitto di interessi con lo stesso e che si erano qualificati erroneamente come addetti alla ricezione delle notifiche.