
Il valore del bene soggetto a collazione è aggiunto all’asse solo per determinare l’aliquota applicabile alla successione. È escluso, infatti, il rientro dell’immobile donato nella massa ereditaria perché in sede di divisione darebbe luogo a una duplicazione d’imposta. Ne consegue che, ai fini della tassazione della divisione ereditaria, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del dpr 131/1986, va considerato come conguaglio (con aliquota proporzionale) la differenza tra la quota determinata senza considerare il donatum e quella risultante a seguito dell’aggiunta dei beni oggetto di collazione.
Lo ha affermato la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 11040 del 27 aprile 2021 che ha respinto il ricorso di alcuni coeredi.