La delega dell'indagato a operare incondizionatamente sul conto corrente intestato al familiare legittima il sequestro preventivo sulle somme depositate.
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 13833 del 14 aprile 2021, ha respinto il ricorso della madre di un indagato per omesso versamento Iva (articolo 10 ter Dlgs. 14/00) contro l'ordinanza del riesame.
La ricorrente, che si opponeva al sequestro preventivo del denaro depositato sul suo conto corrente, contestava la decisione del tribunale per aver ritenuto sufficiente la delega a operare del figlio indagato, sebbene la documentazione fornita dalla difesa da cui si ricavava che le somme erano il frutto dei risparmi di una vita e dell'eredità del marito. Niente da fare: la Corte suprema ritiene corretto l'operato del riesame.
Nel rigettare il ricorso dell’indagato la Cassazione ribadisce che la titolarità di una delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'articolo 12 bis Dlgs. n. 74/00 ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (cfr. Cass. 13130/2020).
L'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, «di cui non sono stati indicati nei limiti, né lo scopo», attribuisce «senza dubbio» al delegato la disponibilità delle somme su tale conto, posto che ha, comunque, «la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, che, però, non rilevano in questa sede (cfr. Cass. 23046/2020).
Il dato della delega a operare (senza limiti e senza indicazione della funzione) è stato correttamente considerato dal Tribunale, che ne ha tratto logicamente la possibilità per l’indagato, di disporre delle somme depositate sui conti correnti bancari sui quali è stato delegato a compiere qualsiasi operazione (non essendo stati indicati limiti al suo potere), con la conseguente correttezza del mantenimento del vincolo cautelare su tali somme, di cui egli aveva, la disponibilità, intesa nel senso del potere di disporne senza incontrare limiti e dover sottostare ad autorizzazioni.
Bene ha fatto il riesame a ritenere alcune operazioni, non giustificate dalla ricorrente, riconducibili direttamente all'indagato. Il collegio rigetta il ricorso.