In pendenza di un giudizio tributario sull’avviso di accertamento presupposto, quand’anche destinato a concludersi con pronuncia di inammissibilità, l’amministrazione finanziaria non può procedere all’iscrizione a ruolo dell’intero importo a titolo definitivo, dovendo a tal fine attendere la pronuncia di inammissibilità e che la stessa diventi definitiva.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 8885 del 31 marzo 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.