Tutti i contenuti
L’evoluzione della Giurisprudenza 22/02/2021

Omesso versamento Iva: non si applica la particolare tenuità del fatto all’imputato che abbia ridotto il debito solo dopo la commissione del reato

Omesso versamento Iva: non si applica la particolare tenuità del fatto all’imputato che abbia ridotto il debito solo dopo la commissione del reato

Non può essere assolto per speciale tenuità del fatto l’imprenditore che, dopo lo spirare del termine ultimo per il versamento, abbatte il debito Iva arrivando a superare di poco la soglia di punibilità.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4266 del 3 febbraio 2021, ha respinto il ricorso del legale rappresentante di una srl.

L’uomo era stato accusato di aver omesso il versamento di 375 mila euro di Iva. Poi, dopo la scadenza aveva ridotto di molto il suo debito avvicinandosi alla soglia di 250 mila euro.

Per questo aveva chiesto l’applicazione dell’esimente della tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. avendo reso il debito Iva solo di poco superiore alla soglia di punibilità

La Cassazione ha rigettato la doglianza dell’uomo in quanto il versamento era tardivo.

Infatti, ha spiegato il Collegio di legittimità, al di là della genericità del motivo in quanto non era stato precisato l’ammontare dell’imposta tuttora dovuta,solo un modestissimo scostamento dal limite della soglia di punibilità potrebbe consentire di riscontrare la sussistenza della ipotesi di particolare tenuità del fatto (cfr. Cass. 16599/2020).

In ogni caso, la difesa dell’imprenditore ha valorizzato un fattore, l'abbattimento dell'importo dell’imposta evasa, che, per essersi verificato in un momento successivo al definitivo perfezionamento dell’ipotesi delittuosa omissiva ascritta al prevenuto, cioè l'inutile spirare del termine per il versamento dell'acconto Iva susseguente al periodo di imposta di cui alla contestazione, è del tutto irrilevante ai fini della qualificabilità o meno di un certo reato entro i confini della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Del resto, come ha stabilito anche Cass. 660/2020, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.

La difesa non è riuscita a smontare l’impianto accusatorio neppure usando come grimaldello la crisi di liquidità. In proposito gli Ermellini ricordano infatti che la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (cfr. Cass. 23796/2019).

Per continuare la lettura...
Sei già registrato? Accedi
34.580 risultati
Info Video 26/06/2026
Guida all'utilizzo della Suite PicoAI
Suite AI è la nuova piattaforma di RefiPraxim che integra strumenti di intelligenza artificiale per semplificare la consultazione della documentazione e supportare il lavoro dei professionisti. In un unico ambiente puoi interagire con Pico AI, consultare la Banca Dati Normativa, creare riassunti di documenti, analizzare contratti e bilanci, effettuare ricerche rapide e salvare i contenuti di interesse nella tua area personale.
Videoconferenze Master 09/10/2026
Ultimi controlli prima della trasmissione del Modello Redditi 2026
Videocorso del: 09 Ottobre 2026 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 249598 Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 2 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Tool Applicativi 14/09/2026
CPB 2026-2027 - Il Concordato preventivo sul nuovo biennio
In relazione al CPB per il biennio 2026/2027 (riservato ai soggetti ISA, esclusi quelli che hanno già aderito per il biennio 2025/2026, ma inclusi quelli per il quale è scaduto il CPB 2024/2025), il tool agevola l'individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull'extrareddito rispetto al 2024. L'utente deve fornire indicazione del reddito proposto (in base al risultato del software "IlTuoISA 2026 CPB", per il periodo 2025).
Videoconferenze Master 28/10/2026
Cooperative a mutualità prevalente e non: aspetti civilistici e fiscali
Videocorso del: 28 Ottobre 2026 alle 15.00 - 16.30 (Durata 1,5 hh) Cod. Richiesto l'Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 2 crediti formativi.
Videoconferenze Master 03/11/2026
Gli strumenti per il passaggio generazionale e per la protezione patrimoniale
Videocorso del: 03 Novembre 2026 alle 14.30 - 17.30 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l'Accreditamento presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi.
Info Fisco 118 / 2628/09/2026
OIC n. 34 - L’applicazione ai costi - Effetti fiscali
L’AIDC, nella recente Norma di Comportamento n. 234/2026, ha ritenuto che l’OIC 34, introdotto in relazione ai bilanci del venditore che iniziano dal 1/01/2024, trovi applicazione anche in capo all’acquirente. Si esaminano le ragioni giuridiche e gli effetti fiscali, considerando l’applicazione della derivazione rafforzata, ex art. 83 del TUIR e il principio della rappresentazione sostanziale contenuto nell’OIC 11.
Pillole Operative ETS 28/09/2026
Fondo di garanzia PMI - Avviso sezione speciale ETS
Il comunicato MIMIT del 21/09/2026 rende nota l’operatività, a decorrere dal 21/09/2026, della Sezione speciale ETS del Fondo di garanzia per le PMI. La Circolare MCC n. 6/2026 contiene le relative disposizioni.